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Successione testamentaria, legittima e mista: guida alle differenze

  • Aggiornato: 5 Ottobre 2026

Quando una persona viene a mancare, uno dei temi che i familiari si trovano immediatamente ad affrontare è: chi eredita i beni e in che misura? La risposta non è sempre scontata, perché dipende da un fattore decisivo: il tipo di successione ereditaria applicabile al caso concreto.

Nel diritto italiano, la successione può avvenire in tre modi: per testamento, per legge, o in modo misto. Capire la differenza significa sapere come vengono distribuiti i beni, quali diritti non possono essere violati e quali errori — spesso irreversibili — è possibile evitare fin da subito.

Questo articolo illustra le caratteristiche di ciascuna forma successoria, i casi pratici più frequenti e i profili critici da conoscere prima di affrontare una successione. Per una valutazione del caso concreto, è tuttavia sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia.

Le tre forme di successione: uno sguardo d’insieme

L’art. 457 del Codice Civile stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento. Quando nessuno dei due regola integralmente il patrimonio del defunto, si parla di successione mista. Vediamo nel dettaglio cosa prevede ciascuna.

1. Successione testamentaria: quando decide il testatore

La successione testamentaria si apre quando il defunto ha lasciato un testamento valido, con cui ha disposto — in tutto o in parte — dei propri beni per il tempo successivo alla morte (art. 587 c.c.).

Cosa si può decidere con il testamento

Attraverso il testamento è possibile:

  • designare gli eredi 
  • stabilire la quota di ciascuno
  • escludere soggetti che altrimenti avrebbero diritto per legge (entro i limiti della legittima)
  • prevedere condizioni, oneri o sostituzioni
  • disporre di beni specifici (legati) a favore di persone determinate
  • nominare un esecutore testamentario

Le forme valide di testamento

La legge italiana riconosce principalmente tre forme di testamento, ciascuna con requisiti formali tassativi:

  • Testamento olografo: interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore (art. 602 c.c.)
  • Testamento pubblico: redatto dal notaio alla presenza di testimoni (art. 603 c.c.)
  • Testamento segreto: consegnato al notaio in busta chiusa (art. 604 c.c.) 

L’inosservanza dei requisiti formali determina la nullità del testamento. Per questo motivo è fondamentale verificarne la validità prima di procedere con la divisione dell’eredità.

Il limite invalicabile: la quota di legittima

La libertà testamentaria non è assoluta. Il legislatore ha introdotto la quota di legittima (artt. 536 ss. c.c.) per tutelare i familiari più stretti — definiti legittimari — che non possono essere esclusi dall’eredità nemmeno dal testamento.

I legittimari e le rispettive quote variano in base alla composizione del nucleo familiare; ecco alcuni esempi secondo gli articoli 536 e seguenti del codice civile:

Legittimari presentiQuota di legittima (tot.)Quota disponibile
Coniuge da solo1/21/2
Un figlio solo1/21/2
Due o più figli2/31/3
Coniuge + un figlio1/3 + 1/3 = 2/31/3
Coniuge + due o più figli1/4 + 1/2 = 3/41/4
Solo ascendenti1/32/3

Tabella indicativa; le quote effettive dipendono dalla composizione familiare specifica.

Quando le disposizioni testamentarie violano la quota di legittima, i legittimari possono esercitare l’azione di riduzione (art. 554 c.c.) entro dieci anni dall’apertura della successione.


2. Successione legittima: quando decide la legge

La successione legittima (o successione ab intestato) si apre quando manca del tutto un testamento, oppure quando il testamento esiste ma non è valido o non copre l’intero patrimonio del defunto. In questi casi è il Codice Civile (artt. 565 ss.) a stabilire chi eredita e in quale misura.

L’ordine degli eredi legittimi

La legge stabilisce un ordine preciso di chiamata all’eredità per le seguenti categorie di successibili:

  • coniuge e figli (o discendenti)
  • ascendenti (genitori, nonni) e fratelli/sorelle
  • altri parenti fino al sesto grado
  • In mancanza di eredi: lo Stato

La corretta individuazione, o esclusione, richiede un’analisi molto accurata dell’albero genealogico, implicando un coordinamento di molteplici articoli contenuti nel Titolo secondo del Libro secondo del codice civile.

Il coniuge superstite ha una posizione privilegiata: concorre con i figli, ma mantiene sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comune (art. 540, comma 2, c.c.).

Con la riforma in materia di filiazione (Legge n. 219/2012 e D.Lgs. n. 154/2013), anche a seguito dei progressivi interventi della Corte costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità delle discriminazioni tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio, si è realizzata la piena parificazione dei diritti successori. I figli nati fuori dal matrimonio hanno quindi gli stessi diritti successori dei figli nati in costanza di matrimonio, con una modifica profonda della disciplina della successione legittima.

La rappresentazione 

Se un erede chiamato per legge è premorto, rinuncia o è indegno, opera il meccanismo della rappresentazione: i discendenti subentrano al posto del loro dante causa ai sensi dell’art. 467 del codice civile. Questo istituto opera anche nella successione testamentaria, ma solo se il testatore non abbia previsto diversamente.


3. Successione mista: un caso molto frequente nella pratica

La successione mista si verifica quando testamento e legge operano in modo congiunto sulla stessa eredità.

Quando si verifica

I casi tipici sono:

  • testamento parziale: il defunto ha disposto soltanto di alcuni beni o quote, lasciando il resto privo di regolamentazione
  • coesistenza di beni immobili oggetto di legato e di patrimonio residuo devoluto per legge
  • testamento valido limitatamente ad alcune disposizioni, nullo per altre

In questi scenari si devono coordinare le due discipline, applicando quella testamentaria dove opera il testamento e quella legittima per il resto del patrimonio.


Situazioni frequenti e profili critici

Testamento olografo scritto a mano ma con vizi formali

Un testamento olografo non interamente scritto a mano o senza sottoscrizione è nullo (art. 606 c.c.). In tal caso, la successione si converte integralmente in successione legittima, con conseguenze spesso del tutto diverse da quelle volute dal defunto.

Eredi che ritengono di essere stati esclusi o penalizzati

Se uno o più legittimari ricevono meno di quanto previsto dalla legge a titolo di quota di riserva, possono agire in giudizio con l’azione di riduzione. Il termine è di dieci anni e decorre dall’apertura della successione. Attendere può far perdere il diritto.

Donazioni fatte in vita dal defunto

Le donazioni effettuate in vita rilevano ai fini successori: entrano nel calcolo del patrimonio «relitto» per verificare il rispetto della quota di legittima (riunione fittizia ex art. 556 c.c.). Una donazione apparentemente lecita può diventare oggetto di azione di riduzione se lede la legittima dei familiari.

Rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale entro dieci anni dall’apertura della successione. Non va confusa con la mera inerzia: chi non accetta né rinuncia formalmente può essere considerato erede per accettazione tacita. La rinuncia può essere impugnata per vizi della volontà ed inoltre il rinunciante conserva comunque il diritto di accettare l’eredità entro il termine di prescrizione, se nel frattempo non è già stata acquistata da altro chiamato (art. 525 c.c.).


FAQ – Domande frequenti sulla successione ereditaria

Qual è la differenza concreta tra successione testamentaria e legittima?

Nella successione testamentaria è il defunto a stabilire chi eredita e in che misura, attraverso un testamento valido. Nella successione legittima è la legge a regolare la distribuzione del patrimonio, in base ai gradi di parentela e alle norme del Codice Civile. Il principale punto di contatto tra le due è la quota di legittima, che tutela i familiari più stretti anche in presenza di testamento.

Quando si parla di successione mista?

Si ha successione mista quando il testamento esiste ma non copre l’intero patrimonio del defunto: la parte regolata dal testamento segue la successione testamentaria; il resto — beni non menzionati, quote residue — segue la successione legittima.

Il testamento può escludere completamente i figli dall’eredità?

No. I figli sono legittimari e hanno diritto a una quota minima dell’eredità (la legittima) che non può essere soppressa nemmeno dal testamento. Se il testamento li esclude o li penalizza, possono esperire l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione.

Chi eredita in assenza di testamento?

In mancanza di testamento, l’eredità si devolve secondo le norme sulla successione legittima. Hanno precedenza coniuge e figli, che concorrono tra loro; in mancanza di figli, il coniuge concorre con ascendenti e fratelli/sorelle; poi gli altri parenti fino al sesto grado. In mancanza assoluta di eredi, i beni vengono devoluti allo Stato.

Cos’è la quota di legittima e come si calcola?

La quota di legittima è la porzione minima del patrimonio ereditario che la legge riserva ai legittimari (coniuge, figli, genitori in assenza di figli). Si calcola sul c.d. patrimonio relitto (beni esistenti al momento della morte) aumentato del valore delle donazioni effettuate in vita. Le percentuali variano in base ai soggetti presenti.

Accettare l’eredità con beneficio d’inventario conviene?

L’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.) consente all’erede di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni ricevuti, evitando che i creditori del defunto possano rivalersi sul patrimonio personale dell’erede. È particolarmente consigliata quando l’entità dei debiti è incerta.

In sintesi: le differenze essenziali

Successione testamentaria → prevale la volontà del defunto, espressa in un testamento valido, nei limiti della quota disponibile.

Successione legittima → si applica in assenza di testamento (o per le parti non coperte); è la legge a stabilire chi eredita e quanto.

Successione mista → testamento e legge operano congiuntamente.

In tutti e tre i casi, il rispetto della quota di legittima è un profilo che non può essere trascurato. Gli errori commessi nella fase iniziale di gestione dell’eredità possono dare origine a controversie complesse e costose.


Hai una situazione specifica da valutare?

Anche le successioni in apparenza semplici possono nascondere criticità che emergono solo a un’analisi mirata: un testamento formalmente valido ma che viola la legittima, donazioni pregresse che alterano i conteggi, rinunce affrettate, conflitti tra coeredi.

Una valutazione preliminare consente di chiarire:

  • quali diritti spettano in concreto e su quale base normativa
  • se il testamento è valido e opponibile
  • se la quota di legittima è stata rispettata o è possibile agire
  • come procedere alla divisione dell’eredità riducendo il rischio di conflitti

Se stai per accettare un’eredità e non sai che rischi comporta o ti trovi davanti ad un testamento con qualche clausola poco chiara, è possibile valutare il caso concreto con Consulenza Legale 2.0, nella forma:

Per inviare una richiesta di consulenza è sufficiente compilare il modulo in calce alla pagina dedicata al Diritto delle Successioni.

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Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale. Ogni situazione ha le sue specificità: per una valutazione del caso concreto, è possibile compilare il modulo di contatto.
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Avv. Silvia Dalla Pozza

Sono un Avvocato con 20 anni di esperienza quotidiana nelle aule di tribunale. Ho visto quante situazioni difficili sarebbero potute restare semplici, con le informazioni giuste al momento giusto.

Per questo oggi mi occupo prevalentemente di consulenza preventiva — prima di firmare, decidere o arrivare a un conflitto — in modo semplice e digitale.
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